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La successione ereditaria è quel processo giuridico che comporta il trasferimento del patrimonio ereditario dal soggetto defunto al suo, o ai suoi, successori. Per patrimonio ereditario si intende l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili che fanno capo al defunto al momento della sua morte. Dunque, l’eredità comprende non solo i beni e i crediti di cui è titolare il de cuius  al momento della morte, ma anche i suoi debiti.

Comunemente si dice che la successione a causa di morte riguarda i beni del defunto; si tratta, però, di un’imprecisione, in quanto la successione riguarda il patrimonio del defunto o singoli diritti che lo compongono, tra i quali rientrano, naturalmente, anche i diritti reali, in primo luogo la proprietà di beni, che solitamente hanno un rilievo preponderante. Il codice civile italiano regola le successioni dall’articolo 456 all’articolo 767.

La successione a causa di morte (nota anche come successione mortis causa) è   regolata da norme che, nel loro insieme, costituiscono il  diritto successorio , ramo del diritto civile. Tali norme sono generalmente contenute nel codice civile.

La successione può essere di due tipi:

  • successione testamentaria: quando è regolata da un testamento;
  • successione legittima: in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge.

Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria e in parte legittima. In ogni caso il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti.

A codesti soggetti quali, il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso,come già espresso, il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite alla autonomia testamentaria e s’inquadra nell’ambito della cosiddetta successione necessaria.

La sostituzione nella titolarità del patrimonio avviene per mortis causa ossia il presupposto della successione è il decesso del soggetto titolare del patrimonio che viene devoluto in base alle modalità previste dalla Legge.

Quest’ultima disciplina, infatti, i diversi casi in cui ci si può trovare al momento dell’apertura della successione (art. 456 del codice civile: “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”), al fine di conseguire il passaggio del patrimonio ereditario e regolare anche i differenti interessi del defunto, dei suoi familiari, dei suoi creditori e dello Stato.

I soggetti che subentrano nella titolarità del patrimonio o di una quota del patrimonio del de cuius prendono il nome di eredi, quelli che invece subentrano nella titolarità di singoli diritti, siano essi reali o di credito, prendono il nome di legatari.

Mentre il de cuius è necessariamente una persona fisica, eredi e legatari possono anche essere persone giuridiche. lI patrimonio o la quota di patrimonio attribuita all’erede prende il nome di eredità; si parla, invece, di asse ereditario o massa ereditaria con riferimento al patrimonio del de cuius nel suo complesso.

L’erede subentra, per intero o in ragione di una quota, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, del de cuius, assumendosi quindi tanto i diritti, quanto gli obblighi; si ha, quindi una successione a titolo universale. Nel caso del legatario, invece, si ha una successione a titolo particolare.

Il termine “legatario” è raramente utilizzato, sicché si parla impropriamente di eredi e di eredità in senso lato, facendovi rientrare anche i legatari.

Gli eredi e i legatari possono essere stati individuati dallo stesso de cuius, quando era ancora in vita, con un apposito negozio giuridico che prende il nome di testamento ( ne parleremo in modo più approfondito in un prossimo articolo): è questa la cosiddetta successione testamentaria.

In mancanza di testamento, gli eredi sono individuati dalla legge nelle persone del coniuge e di coloro che intrattengono i più stretti rapporti di parentela con il de cuius: si parla, in questo caso, di successione legittima . Si noti che, a differenza degli eredi, i legatari possono essere designati solo con testamento; la disposizione testamentaria che li individua prende il nome di legato.

L’indegnità è un istituto che risale al diritto romano ed è giunto fino agli ordinamenti attuali: in base a esso, coloro che hanno arrecato gravi offese (come l’omicidio) alla persona del de cuius o hanno gravemente leso la sua libertà di fare testamento, non possono essere suoi eredi o legatari.

L’indegnità opera a prescindere dalla volontà del de cuius, in quanto risponde a un’esigenza di interesse pubblico, ripugnando alla coscienza sociale che possa succedere al defunto chi ha tenuto certi comportamenti nei suoi confronti.

A differenza dell’indegnità, la diseredazione opera a seguito di una dichiarazione di volontà espressa dal de cuius nel testamento (cosiddetta disposizione negativa) ed esclude dalla possibilità di essere erede chi avrebbe altrimenti potuto esserlo in virtù della successione legittima. La diseredazione in senso stretto si distingue dalla preterizione, che si ha quando il testatore ha lasciato ad altri, ma nulla a un soggetto che sarebbe stato suo erede in virtù della successione legittima.

Per acquisire l’eredità occorre accettarla. L’accettazione ,che non può riguardare solo una parte dell’eredità, può  essere espressa, tacita o presunta. Il diritto si prescrive in 10 anni.

  • Accettazione Espressa con un ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio. In caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice.
  • Accettazione presunta si verifica allorché l’acquisto dell’eredità avvenga in automatico o per il solo fatto che non si è compiuto un atto previsto dalla legge (esempio mancato compimento dell’inventario, mancata dismissione del possesso dei beni ereditari, mancata dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario) ovvero perché si è tenuto un determinato comportamento (sottrazione dei beni ereditari). Si parla di accettazione presunta perché la legge indica dei casi al verificarsi dei quali l’acquisto dell’eredità è automatico (prescindendo cioè dall’accettazione), sul presupposto che chi lo abbia compiuto voleva accettare e senza, quindi, che abbia rilevanza la reale volontà contraria (la prova della quale, peraltro, non è ammessa).

Principalmente i casi accettazione presunta sono tre:

1) i chiamati all’eredità hanno sottratto o nascosto beni ereditari (essi decadono dalla facoltà di rinuncia la quale è irrilevante);

2) il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve formare l’inventario entro 3 mesi trascorso tale termine, il chiamato è considerato erede puro e semplice;

3) formato l’inventario, il chiamato, nei 40 giorni successivi, non dichiara se accettare o rinunziare all’eredità.

  • Accettazione tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità o la vendita della casa ricevuta in eredità ). Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei debiti.

Per questo motivo la legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di: 

  • rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all’eredità i discendenti);

 

  • di accettare con beneficio di inventario(obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità. Come si effettua l’accettazione con beneficio di inventario?Si effettua mediante dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere ed inserita nel registro delle successioni. La dichiarazione poi deve essere trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. Se vuoi fare l’accettazione con beneficio di inventario hai tre mesi rinnovabili dal giudice per non più di un trimestre.

Dopo l’apertura della successione, che permette di definire la legge da applicare in base al domicilio del defunto, il successore indicato nel testamento o quello che in base al grado familiare è legittimato a succedere deve accettare l’eredità per assumere la qualità di “erede”.

Il periodo che intercorre tra l’apertura della successione e quello dell’accettazione viene definito “giacenza dell’eredità”: in questo periodo il chiamato a succedere non dispone dei beni ma può compiere atti di conservazione degli stessi fino alla nomina, d’ufficio o su istanza di qualsiasi interessato del patrimonio ereditario, di un curatore.

Si precisa che l’effetto dell’accettazione dell’eredità da parte del chiamato alla successione risale al momento nel quale si è aperta la successione (art. 459, codice civile): per esempio, se il de cuius muore il 10 aprile 2017 e il chiamato alla successione accetta il 20 giugno 2017 l’accettazione retroagisce alla data di apertura della successione quindi al 10 aprile 2017.

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni ma se vi è interesse a che il chiamato si esprima prima, è possibile fare ricorso al giudice, perché questo fissi al chiamato un termine per accettare, decorso il quale, il chiamato perderà il diritto di accettare l’eredità. Anche il testatore, inoltre, può stabilire un termine per accettare l’eredità.

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi. In altri termini, il chiamato che muoia senza aver accettato, trasmette ai suoi eredi il suo patrimonio insieme al diritto di accettare l’eredità che gli era stata devoluta, per cui gli eredi se rinunceranno all’eredità propria del defunto, rinunceranno anche all’eredità che questo aveva diritto di accettare.

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DOCUMENTI NECESSARI PER LA SUCCESSIONE

 

I documenti occorrenti per la successione che vanno allegati sono:

  • autocertificato di morte del de cuius
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione di famiglia originaria del de cuius (in carta semplice)
  • fotocopia dei codici fiscali del defunto e degli eredi
  • testamento: nel caso di successione testamentaria
  • fotocopia di un documento di identità del defunto e di tutti gli eredi
  • residenze del defunto e degli eredi
  • atti di acquisto terreni e fabbricati: per i terreni è necessario richiedere il certificato di destinazione urbanistica all’ufficio tecnico del comune di appartenenza
  • atti di donazione stipulati in vita dal de cuius e atti di vendita stipulati negli ultimi sei mesi di vita
  • eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa
  • successioni precedenti se qualche immobile era stato a sua volta ereditato
  • per conti correnti bancari o postali: dichiarazione della banca o della posta del saldo e interessi alla data del decesso
  • per azioni o titoli: certificazione della banca
  • dichiarazione di altre somme maturate e non riscosse
  • fattura spese funebri
  • spese mediche sostenute negli ultimi sei mesi di vita
  •  mutui ipotecari: certificato bancario relativo al debito alla data del decesso e contratto stipula mutuo
  • prospetto della liquidazione delle imposte (redatto su apposito modulo)
  • attestato di pagamento delle imposte effettuato con modello F23