Funzioni e competenze
Per poter descrivere le funzioni dell’avvocato dobbiamo rifarci al Codice Deontologico Forense che stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Anche tramite il rispetto di tali norme di comportamento, l’avvocato contribuisce all’attuazione dell’ordinamento giuridico per i fini della giustizia.
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense- è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014.
Riforma forense (L. 247/2012):
Art. 8 – Impegno solenne
Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».
Codice deontologico forense:
Art. 1 – L’avvocato
1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.