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L’imprenditore in stato di crisi puo’ domandare, depositando la documentazione di cui all’ articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti gia’ scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Lo STUDIO COLTRARO & PARTNERS CONSULTING offre alle aziende assistenza per la scelta del momento opportuno per un accordo di ristrutturazione, insieme alla consulenza per la preparazione di una proposta bene argomentata, sostenuta da motivazioni e piani credibili, strumenti molto importanti per convincere i creditori ad accettare il piano di ristrutturazione formulato dall’impresa.

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